In vigore dal 29 maggio il decreto ministeriale per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati prevede una ripartizione in 4 anni dei 180 milioni disponibili per coprire il fabbisogno delle Regioni. Le risorse economiche arrivano dal Fondo Investimenti che rifinanzia dopo ben 15 anni la legge 13/1989 contenente Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Lo avevamo preannunciato un paio di mesi fa, a seguito del parere positivo per il rifinanziamento della legge 13/1989. E’ stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto (DM 27 febbraio 2018, n. 67) contenente la ripartizione dei fondi per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Abbattimento barriere architettoniche: la ripartizione dei fondi
I 180 milioni di euro saranno ripartiti in un arco temporale di 4 anni:
- 20 milioni di euro per l’anno 2017
- 60 milioni di euro per l’anno 2018
- 40 milioni di euro per l’anno 2019
- 60 milioni di euro per l’anno 2020
e saranno così ripartiti tra le Regioni italiane per far fronte al fabbisogno inevaso dei cittadini:
- Abruzzo: 4,4 milioni di euro
- Basilicata: 15,2 milioni di euro
- Campania: 13,5 milioni di euro
- Emilia-Romagna: 29,3 milioni di euro
- Lazio: 19,2 milioni di euro
- Liguria: 275.000 euro
- Lombardia: 25,3 milioni di euro
- Marche: 11,3 milioni di euro
- Molise: 1,1 milioni di euro
- Piemonte: 25,7 milioni di euro
- Puglia: 4,0 milioni di euro
- Sardegna: 3,2 milioni di euro
- Sicilia: 4,4 milioni di euro
- Toscana: 2,9 milioni di euro
- Umbria: 11 milioni di euro
- Veneto: 8,4 milioni di euro
Successivamente le Regioni redistribuiranno i finanziamenti tra i Comuni richiedenti.
Il decreto entrerà in vigore il 29 maggio 2018, 15 giorni dopo la sua pubblicazione.
Inoltre è stato pubblicato il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, protocollo 125555 del 10-09-2015, inerente alla eventuale spettanza agli eredi o al tutore che abbiano sostenuto le spese, del contributo economico per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche nel caso in cui si verifichi il decesso del portatore di handicap. Secondo l’Avvocatura il contributo deve essere erogato anche nel caso di morte del portatore di handicap per tutela di un interesse primario dell’intera collettività, al di là degli ambiti soggettivi e individuali, attraverso l’eliminazione di situazioni preclusive dello sviluppo della persona e dello svolgimento di una normale vita di relazione.